L'Assemblea Regionale Siciliana, nella  seduta  del  28  dicembre
2011, ha approvato il disegno di legge n. 829 - Norme stralciate  dal
titolo «Disposizioni  in  materia  di  contabilita'  e  di  patto  di
stabilita' regionale.  Modifiche  di  norme  in  materia  di  sistema
pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di  eleggibilita'
alla carica di  sindaco»,  pervenuto  a  questo  Commissariato  dello
Stato, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  28  dello  Statuto
speciale, il successivo 31 dicembre 2011. 
    Gli articoli 7, 9 e 14 si ritiene debbano  essere  sottoposti  al
vaglio di codesta ecc.ma Corte in quanto si pongono in contrasto  con
il principio posto dall'art. 81 della Costituzione. 
    Il legislatore regionale non puo',  invero,  sottrarsi  a  quella
fondamentale esigenza di  chiarezza  e  solidita'  del  bilancio  cui
l'articolo 81 si ispira (ex multis sentenza C.C. n. 359 del  2007)  e
la copertura di nuove spese,  come  quelle  previste  dagli  articoli
oggetto del presente gravame, deve essere credibile, sufficientemente
sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con  le
spese che si intende effettuare (sentenza C.C. n. 141 del 2010). 
    Il precetto dell'articolo  81  Cost.  e',  peraltro,  applicabile
anche alle Regioni poiche' in «subiecta materia» trova  pieno  vigore
il  principio  unitario,  espresso  dall'art.  5  della  Costituzione
nonche' dall'articolo 1 dello Statuto Speciale  siciliano,  in  forza
del quale la legislazione regionale  deve  svolgersi  nell'osservanza
delle superiori direttive della disciplina giuridica dello Stato. 
    Pertanto, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 81 riguarda
necessariamente oltre che lo Stato anche le  Regioni,  non  dovendosi
queste esimersi dall'obbligo  di  mantenere  nei  propri  bilanci  un
equilibrio finanziario sostenibile, che la predetta norma  esige,  in
vista anche della  stretta  correlazione  in  cui  l'attivita'  e  le
risorse dello Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi
(ex plurimis sentenze Corte costituzionale n. 54/1958,  n.  123/1975,
n. 331/1988, n. 26/1991, n. 446/1994). 
    Nella sentenza  n.  213  del  2008,  inoltre,  codesta  Corte  ha
espressamente affermato che il principio di cui all'art. 81, 4° comma
della Costituzione e' vincolante  anche  per  le  Regioni  a  statuto
speciale ed ha specificato che «l'obbligo di  copertura  deve  essere
osservato con puntualita' rigorosa  nei  confronti  delle  spese  che
incidono sull'esercizio in corso  e  deve  valutarsi  il  tendenziale
equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo» (sentenza C.C. n.
1 del 1996). 
    Nella  sentenza  n.  359  del  2007  codesta  ecc.ma   Corte   ha
ulteriormente ribadito  che  all'obbligo  posto  dall'art.  81  della
Costituzione soggiace anche il legislatore siciliano che e' vincolato
a  dare  idonea  copertura  finanziaria  alle  leggi   dallo   stesso
approvate. Orbene a tale  obbligo  il  legislatore  siciliano  si  e'
sottratto poiche' l'art. 7, che di seguito si riporta, risulta essere
privo di un'idonea e ragionevole copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti. 
    Art. 7 (Credito d'imposta). - 1. Per le  finalita'  di  cui  alla
legge regionale 17 novembre 2009, n.  11,  da  conseguire  secondo  i
termini  e  le  modalita'  procedurali  previste  dai   provvedimenti
attuativi della medesima legge, richiamati all'articolo 1 della legge
regionale  12  agosto  2011,  n.  20,  e'   autorizzato,   a   valere
sull'esercizio finanziario 2011, l'utilizza dell'ulteriore importo di
70.000 migliaia di euro, cui si provvede con riduzione di pan importo
del fondo di cui all'articolo 3  della  legge  regionale  26  ottobre
2001, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. 
    2. L'impegno di spesa derivante dall'attuazione del comma 1  puo'
essere assunta entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
    Alla maggiore spesa di 70 milioni di euro  per  l'esercizio  2011
derivante  dall'erogazione  del  contributo  sottoforma  di   credito
d'imposta previsto dalla legge regionale n. 11 del 2009  si  dovrebbe
infatti far fronte  con  le  riduzioni  di  pari  importo  del  fondo
istituito dall'art. 3 della l.r. n. 15/2001. 
    La  dotazione  di  detto  fondo   indisponibile,   per   espressa
previsione del cennato art. 3 l.r. 15/2001,  e'  costituita  «da  una
quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2000,
determinato nel rendiconto generale della  Regione  per  il  medesimo
esercizio,  corrispondente  ad  entrate  tributarie   accertate   che
verranno riscosse a mezzo ruolo nei successivi esercizi  finanziari».
La dotazione di detto Fondo  e'  stata  valutata  originariamente  in
4.459 miliardi  di  lire  in  considerazione  dell'elevato  ammontare
dell'avanzo di amministrazione (nel 2001 pari a circa  7.563  milioni
di euro) prodotto dall'abnorme  mole  di  residui  attivi  frutto  di
accertamenti tributari cui non erano, e tuttora non sono, seguite  le
ulteriori fasi della riscossione e versamento. Venne, cosi', posto in
essere  un  meccanismo  di  neutralizzazione  contabile  di   entrate
ritenute irrealizzabili per evitare che fossero utilizzate applicando
l'avanzo di amministrazione costituito da residui attivi non reali ma
meramente  contabili,  in  quanto  originati  da  crediti  di  titolo
incerto. Il fondo indisponibile in questione, capitolo 215713, e'  da
ritenersi una voce compensativa nelle spese di importo pari a  quello
dei residui attivi ritenuti  di  improbabile  esazione  e,  pertanto,
inidoneo a dare copertura  finanziaria  alla  disposizione  contenuta
nell'articolo 7 sopracitato. 
    Peraltro nel decennio 2000 - 2010  si  e'  assistito,  come  puo'
evincersi dalla lettura dei dati riportati nei conti  consuntivi  dei
Bilanci della Regione Siciliana, al progressivo incremento negli anni
dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione in valore assoluto, che
nel decorso esercizio ha raggiunto la cifra record di 10.058  milioni
di euro, pari ad un terzo delle entrate della regione. 
    I residui attivi ammontavano dal 1° gennaio 2010 a 14.961 milioni
di euro e soltanto 770 milioni di euro, a conclusione dell'esercizio,
risultavano  versati,  mentre  rimanevano  da  riscuotere  oltre   12
miliardi di euro. Per di piu' la maggior percentuale  di  riscossione
si registrava nei residui relativi al titolo secondo, mentre  per  le
entrate correnti, proprio tra quelle  tributarie,  risultava  versato
meno del 6%. 
    Ad ulteriore conferma dell'evidente esistenza di  residui  attivi
di dubbio titolo e  di  improbabile  riscossione,  si  ritiene  utile
riportare i dati del conto consuntivo 2010:  parificato  dalla  Corte
dei conti nella pubblica udienza  del  30  giugno  2011  relativi  ai
capitoli 1023, 1024 e 1203: 
        IRPEF: versamenti sulla competenza 4.799.966,36 euro a fronte
di 5.020.000 di previsione e 220.033.963 di minori entrate; 
        IRPEG: 
          versamenti sulla competenza 494.599.924 euro  a  fronte  di
620.000.000 di previsione e 125.400.075 di minori entrate; 
          versamenti  sui  residui  6.570.439  euro   a   fronte   di
362.187.954.euro di residui esistenti al 1° gennaio 2010; 
        I.V.A.: 
          versamenti  nella  competenza  1.919.458.686  a  fronte  di
2.020.000.000 di previsione e 100.541.313 di minori entrate; 
          versamenti  sui  residui  44.938.613  euro  a   fronte   di
1.906.960.788 di residui esistenti al 1° gennaio 2010. 
    In  considerazione  di  quanto   rappresentato,   da   cui   puo'
agevolmente desumersi la persistente  esistenza  nel  bilancio  della
Regione di residui di incerto titolo e dubbia riscossione per importi
di notevole consistenza, si ritiene che la prevista riduzione  di  70
milioni di euro del fondo indisponibile istituito dall'art.  3,  l.r.
n. 15/2001 non sia idonea a dare  copertura  finanziaria  agli  oneri
derivanti  dall'art.  8,  ma  costituisca  piuttosto   un   artificio
contabile privo di attendibilita' riguardo all'effettiva esistenza di
mezzi finanziari. 
    Il mezzo  di  copertura  della  maggiore  spesa  individuato  dal
legislatore non e' infatti riconducibile ad alcuna delle modalita' di
attuazione dell'art. 81 Cost. contemplate dall'art. 17 della legge n.
196/2009, le cui previsioni costituiscono principio fondamentale  del
coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  dell'art.  117  della
Costituzione e che si applicano alle Regioni a  statuto  speciale  in
quanto  finalizzate   alla   tutela   dell'unita'   economica   della
Repubblica. 
    Anche l'art. 9, che si riporta, e' in contrasto con l'art. 81, 3°
e 4° comma Costituzione. 
    Art. 9 (Modifiche  all'articolo  132  della  legge  regionale  16
aprile 2003, n. 4, in materia di  fondo  di  garanzia  del  personale
della formazione professionale). - 1. Al comma  2  dell'articolo  132
della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le  parole  da  «Per  gli
anni successivi» sino a «27 aprile 1999, n. 10.» sono soppresse. 
    La modifica apportata dalla  soprariportata  norma  all'art.  132
della  l.r.  n.  4/2003,  sostanzialmente  sottrae  l'iscrizione   in
bilancio degli stanziamenti in favore del Fondo di  Garanzia  per  il
personale   della   formazione   professionale    dell'indispensabile
preventiva autorizzazione legislativa e delle conseguenti indicazioni
delle risorse con cui far fronte alla spesa prevista. 
    Invero secondo il  tenore  del  vigente  articolo  132  la  spesa
connessa al finanziamento  del  Fondo  in  questione  e'  determinata
annualmente dalla  legge  finanziaria  (tab.  G)  ed  in  essa  trova
copertura. 
    Il  previsto  venir  meno  della  quantificazione  annuale  dello
stanziamento e, si ripete, della correlata indicazione dei mezzi  con
cui  far  fronte  agli  oneri  previsti,  consentirebbe  l'iscrizione
diretta nel bilancio di nuove e maggiori spese prive di  specifica  e
puntuale copertura, in contrasto con il precetto posto dall'art.  81,
3° e 4° comma Cost. 
    Codesta ecc.ma Corte con costante giurisprudenza, invero, non  ha
ritenuto idonea la copertura di spese di carattere  permanente,  come
l'attuale, con il richiamo  a  capitoli  gia'  previsti  in  bilancio
(sentenza C.C. 123/1975), richiamo  questo  che,  peraltro,  e'  pure
formalmente assente. 
    Codesta Corte  ha  in  proposito  affermato,  nella  sentenza  n.
31/1961, che  l'obbligo  del  legislatore  di  indicare  i  mezzi  di
copertura di una nuova o maggiore spesa non  puo'  ritenersi  assolto
mediante l'iscrizione della stessa in bilancio. Tale  iscrizione  non
produce, e non potrebbe produrre, alcun effetto di per  se'  ove  non
trovi  corrispondenza  in  una  preesistente  legge  sostanziale  che
preveda la quantificazione della spesa, nonche'  i  mezzi  per  farvi
fronte. 
    Sarebbe invero tautologico e non risolutivo, ai fini del rispetto
dell'art. 81 della Costituzione, legittimare la  mancata  indicazione
della  copertura  della  spesa  nella  legge  di  autorizzazione  con
l'inserzione  della  stessa  nelle  successive  leggi  di   bilancio.
L'iscrizione  della  spesa  nei  documenti  finanziari   degli   anni
successivi sarebbe, infatti, sorretta da una  previsione  legislativa
(id  est  l'art.  132  l.r.  n.  4/2003)  priva   dell'indispensabile
indicazione dei mezzi di copertura,  in  evidente  contrasto  con  il
principio risultante  dal  combinato  disposto  dal  3°  e  4°  comma
dell'art.  81  Cost.  che  sostanzialmente  impone   al   legislatore
l'obbligo di farsi carico delle  conseguenze  finanziarie  delle  sue
leggi, obbligo a cui, ancora  una  volta,  il  legislatore  siciliano
intenderebbe venir meno. 
    L'art. 14, che di seguito si trascrive, si ritiene  parimenti  in
contrasto con l'art. 81, 4° comma della Costituzione. 
    Art. 14 (Norme in materia di agevolazioni per  la  ricomposizione
fondiaria). - 1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni,  le  parole
«31 dicembre 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2013». 
    2. Gli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100  migliaia  di
euro per ciascuno degli esercizi  finanziari  2012  e  2013,  trovano
riscontro nel bilancio pluriennale  della  Regione  per  il  triennio
2011-2013, UPB 4.2.1.5.2. 
    La disposizione prevede l'ulteriore proroga per un biennio  delle
agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della  l.r.  n.  2  del  2002
volte  a  favorire  la   ricomposizione   fondiaria   e   consistenti
nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e  nella  riduzione
dell'imposta di registro ed ipotecaria in favore degli acquirenti  di
terreni agricoli. 
    Le minori entrate determinate dalle disposte agevolazioni fiscali
sono state quantificate in 100.000 euro annui.  Tale  quantificazione
appare invero «ictu oculi» incongrua se posta a confronto con  quelle
contenute nell'articolo 32 l.r. n. 2/2002 (3.315 migliaia di euro)  e
nell'articolo  60  l.r.  n.  2/2007  (1000  migliaia  di  euro)   che
disponevano entrambe le medesime agevolazioni fiscali rispettivamente
nel triennio 2002 - 2004 e 2007 - 2009. 
    In totale assenza di idonei  elementi  per  la  determinazione  e
valutazione  del  minore  gettito  nella  relazione  tecnica  redatta
dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 7 l.r. n.  47/1977,
essendo l'articolo in questione frutto di un  emendamento  presentato
in aula, la quantificazione  delle  minori  entrate  contenuta  nella
norma  in  questione  deve  ritenersi  arbitraria,  con   conseguente
presumibile insufficienza delle risorse individuate per farvi fronte. 
    Il  legislatore  pertanto  si  e'  sottratto  all'obbligo   posto
dall'art. 81 Cost. di dare adeguata  ed  attendibile  copertura  alle
nuove e/o maggiori spese o minori entrate che vanno a  gravare  sugli
esercizi futuri compromettendo cosi' l'equilibrio e la solidita'  del
bilancio. 
    L'esigenza imposta dalla costante interpretazione  dell'art.  81,
4° comma non costituisce un  vincolo  per  i  Parlamenti  futuri  ma,
piuttosto, tende ad evitare che gli  stessi  siano  costretti  a  far
fronte, al di fuori  di  ogni  margine  di  apprezzamento,  ad  oneri
assunti in  precedenza  senza  adeguata  ponderazione  dell'eventuale
squilibrio futuro (sentenza C.C. n. 25/1993). 
    L'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione degli  oneri
e dei relativi mezzi di copertura infatti e' diretto  ad  indurre  il
legislatore a tenere conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale
tra spese ed entrate, la cui  alterazione,  in  quanto  riflettentesi
sull'eventuale  indebitamento,  richiede  una  scelta  legata  ad  un
giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri  autorizzati  previsti
per gli anni futuri.